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Ferie insegnanti: quante sono, come interromperle, rimandarle o farsele pagare

Come si calcolano le ferie di un insegnante? In quali periodi e con che modalità si può andare in ferie? Quelle non godute vanno monetizzate? Ci sono differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato? Ci sono tante domande sul tema ferie che assillano gli insegnanti, sia quelli che da poco hanno avviato la loro attività, sia quelli che hanno maggiore esperienza nella scuola. Vediamo quindi di fare un po’ di chiarezza.

Ai sensi dell’art. 19/2 del CCNL 29-11-2007 “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.” Più giorni di lavoro equivalgono quindi a più giorni di ferie.

Fino al terzo anno di servizio con 82 giorni di supplenza si maturano 7 giorni di ferie. Non importa che si abbia uno spezzone orario o meno. Fanno fede i giorni di lavoro inclusi nel contratto.

Si parla di ferie retribuite, altro discorso sono eventuali permessi non retribuiti, che si possono prendere ad esempio per motivi personali.

Il docente ha diritto a 30 giorni di ferie in un anno se ha un’anzianità di servizio non superiore ai 3 anni. Se si insegna da più di tre anni i giorni di ferie salgono a 32.

A titolo di esempio, un docente appena immesso in ruolo che ha però tre anni di supplenza da 180 giorni, ha già diritto a 32 giorni di ferie nel corso dell’anno.

Il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie sia se ha un contratto di lavoro a tempo pieno sia se ha un part-time e indipendentemente dal fatto che a scuola si faccia la settimana corta.

Il docente ha sempre diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell’anno scolastico.

Ai sensi dell’art. 13, comma 14, del CCNL del 29-11-2007 “il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite”.

Pertanto le ferie non possono essere ridotte, sospese o negate nel caso si sia goduto di assenze retribuite, come ad esempio congedi per maternità, lutti o matrimonio e neppure nel caso di assenze parzialmente retribuite, come i periodi di malattia retribuiti al 90% o al 50% o i congedi parentali retribuiti al 30%.

Si riduce invece il numero di ferie nel caso di aspettativa per motivi familiari o altri tipi di aspettative per cui non è prevista nessuna retribuzione.

L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità del 2013) ha uniformato per tutti i docenti, sia di ruolo che supplenti, anche per brevi periodi, l’accesso alle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle stesse nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali. Ci sono però casi di esclusione, come quelli dei giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative degli studenti.

Per tutti i docenti si può fruire delle ferie maturate nei seguenti periodi:

  • Dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
  • Nei periodi delle vacanze natalizie e pasquali;
  • Nei periodi legati ad un’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali o per concorsi;
  • Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo (esclusi i giorni destinati agli scrutini o agli esami e comunque nel rispetto del Piano delle attività deliberato ad inizio anno scolastico);
  • Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale o per chi è assunto a tempo indeterminato;
  • Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni (con delle limitazioni);

Ai sensi dell’articolo numero 13, comma 13, del CCNL del 29-11-2007 le ferie possono essere interrotte “se interviene una malattia di durata superiore a 3 giorni lavorativi o che abbia comportato un ricovero ospedaliero”.

In questi casi il docente dovrà tempestivamente informare la segreteria della sua scuola dell’insorgenza della malattia o del ricovero.

Si possono rimandare ferie non godute? L’art. 13, comma 10, del CCNL del 29-11-2007 dispone che ”In caso di particolari esigenze di servizio o di carattere personale come una malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, quindi non si “perdono”, se non vengono godute per cause non imputabili al docente, potranno essere fruite anche oltre i limiti stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato.

Docenti di ruolo e assunti a tempo determinato fino al 31 agosto non hanno la possibilità di non fruire delle loro ferie, a meno che ovviamente non ci siano degli impedimenti oggettivi come ad esempio una malattia o la maternità.

I docenti assunti a tempo determinato per una supplenza breve possono monetizzare le ferie, nella misura data dai giorni spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo del loro contratto.

Lorenzo

Laureato in Beni Culturali, appassionato di scrittura e web, interessato alle tematiche della formazione.

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